[A.C.] XV Seduta Assemblea Costituente, proposta base diritti e doveri

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view post Posted on 7/7/2008, 19:05
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Ignorantia legis non excusat

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CITAZIONE (_Il Cacciatore_ @ 7/7/2008, 19:19)
domanda tecnica : subiamo un attacco hacker non rivendicato da nessuno, cosa fà l'esercito attacca tutte le micronazioni virtuali del mondo fino a quando non rimaniamo solo noi ad essere i padroni del mondo ?

Certamente il nostro obbiettivo è conquistare il mondo: image (quello a sinistra è Emoned e quello a destra Flames :asd: )

Cmq ovviamente al governo non va affidato il potere decisionale sull'esercito. Si potrebbe creare una sorta di regolamento sulle azioni in ordine di importanza che l'esercito dovrebbe prendere, una sorta di piano di emergenza. E poi lo stato intero si pronuncia sul da farsi tramite proposte presentate da ogni parlamentare e votate poi da tutti i cittadini.
 
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emoned
view post Posted on 7/7/2008, 19:20




Cioè io in pratica sarei quello scemo e flames sarebbe la mente? no no no! :asd:






Comunque ricordiamo che in costituzione non ci va una pappardella dettagliata, ma solo dei principi, meglio spiegati e regolamentati con la legge ordinaria.
 
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Flames~
view post Posted on 7/7/2008, 19:24




CITAZIONE (emoned @ 7/7/2008, 20:20)
Comunque ricordiamo che in costituzione non ci va una pappardella dettagliata, ma solo dei principi, meglio spiegati e regolamentati con la legge ordinaria.

E' quello che dico dall'inizio.
Io avevo buttato giù soltanto i principi.
 
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Manlio_the_Best
view post Posted on 8/7/2008, 15:03




scusate se continuo ma nn ho ancora capito come si svolgono le guerre... sn piuttosto ottuso lol
 
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_Il Cacciatore_
view post Posted on 8/7/2008, 15:21




il giorno che vedrai una cartolina che richiede il tuo arruolamento inizia a tremare........cmq l'esercito dovrà solo agire, da quanto si è detto, se nella Repubblica Demcoratica di Vitla ci sarà un attacco chiaro da entità ben definite o da entità non ben definite.

1) attacco da entità definite : penso che vige la legge dell'occhio per occhio dente per dente, quindi se Micronazione X, rivendicando l'attacco, attacca Repubblica Democratica di Vitla i carri armati Vetlani e l'Aviazione bombarderà la micronazione X a son di attacchi hacker, lamer, spam.
2) attacco da entità non definite : l'esercito insieme allo stato da una mano a ricostruire il nostro forum che è la base fisica su cui basiamo la nosra vita sociale e politica delle Repubblica emocartica di Vitla.

Questo è quanto ho capito e quanto vorrei che fosse fatto dall'esercito.
 
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Manlio_the_Best
view post Posted on 8/7/2008, 15:38




CITAZIONE (_Il Cacciatore_ @ 8/7/2008, 16:21)
il giorno che vedrai una cartolina che richiede il tuo arruolamento inizia a tremare........cmq l'esercito dovrà solo agire, da quanto si è detto, se nella Repubblica Demcoratica di Vitla ci sarà un attacco chiaro da entità ben definite o da entità non ben definite.

1) attacco da entità definite : penso che vige la legge dell'occhio per occhio dente per dente, quindi se Micronazione X, rivendicando l'attacco, attacca Repubblica Democratica di Vitla i carri armati Vetlani e l'Aviazione bombarderà la micronazione X a son di attacchi hacker, lamer, spam.
2) attacco da entità non definite : l'esercito insieme allo stato da una mano a ricostruire il nostro forum che è la base fisica su cui basiamo la nosra vita sociale e politica delle Repubblica emocartica di Vitla.

Questo è quanto ho capito e quanto vorrei che fosse fatto dall'esercito.

beh ma se le guerre sono come pensavo a suon di spam mi arruolo subito e voglio scalare la carriera militare xD
 
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Zhang
view post Posted on 8/7/2008, 19:10




son di attacchi hacker

Non credo che Rep Dem possieda questi requisiti.
 
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emoned
view post Posted on 8/7/2008, 22:13




domani sera si chiude la fase di discussione: da quello che abbiamo detto riuscite ad arrivare a delle proposte di emendamento?
 
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_Il Cacciatore_
view post Posted on 8/7/2008, 23:55




cmq non penso che molti hanno votato contrario o si sono astenuti per il punto Esercito...............sembrava che la proposta emoned ossola fosse paragonabile ad una cacca di piccione spiaccicata per terra.
 
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_Il Cacciatore_
view post Posted on 9/7/2008, 09:39




Emendament _Il Cacciatore_

Il contenuto è sempre quello della Proposta emoned-Ossola l'ho solo riordinata secondo la suddivisione prevista da krieg e messa in sintonia con le altre parti della Costituzione.

Diritti e Doveri del Cittadino

Titolo IV : Giustizia

CITAZIONE
Articolo 9

1 La giustizia è amministrata in nome del popolo.
2 I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente. I giudici Ordinari solo per questioni di corretta interpretazione del testo di legge possono sospendere il procedimento e presentare istanza di chiarificazione alla Corte Suprema.
3 La responsabilità penale è personale.
4 L’imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
5 Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
6 La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati Micronazionali.

Articolo 10

1 La Corte Suprema è il massimo organo giudiziario della Repubblica. Svolge il ruolo di tribunale costituzionale e di corte di appello. Le sue sentenze sono inappellabili.
2 E’ composta da due giudici eletti dall’Assemblea Nazionale per la durata di 5 mesi e dal Presidente della Repubblica, o dal vice in sua assenza.
3 Il Presidente della Repubblica presiede la Corte Suprema. Il sistema di elezione dei altri due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare un cittadino. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo
4 Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
5 Escluso il presidente della Corte Suprema, per gli altri giudici valgono le seguenti disposizioni:
A- possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi;
B- non devono avere altre cariche durante il periodo del loro mandato e non devono essere iscritti a partiti;
C- decadono in caso di assenza non giustificata a tre udienze consecutive;
D- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
E- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei ¾ dei deputati dell’Assemblea, e con l’assenso del Presidente della Repubblica.
6 Le decisioni della Corte devono essere prese da almeno due dei tre membri; nell'ipotesi di decisione a maggioranza, è fatto obbligo la redazione di una relazione di minoranza.
7 Possono presentare ricorso alla Corte Suprema dieci cittadini, un partito, ciascun giudice del Tribunale Ordinario, ciascun deputato e il Governo, oltre ai condannati in primo grado dal Tribunale Ordinario per i processi a loro carico.
8 La Corte si dota, approvandolo a maggioranza dei suoi componenti, di proprio regolamento interno che prevede le forme, i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
9 La Corte Suprema giudica a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito:
A- sulle controversie relative alla legittimità Costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari, delle ordinanze del Governo nella sua interezza e dei singoli ministri e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento;
B- sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali;
C- sulle controversie complesse relative a questioni di carattere elettorale o referendario;
D- sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia);
E- su tutti gli altri argomenti che le leggi ordinarie prevedono la Corte possa giudicare
10 Le sentenze sugli argomenti di cui al comma 9 del presente articolo possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione.
11 La Corte Suprema giudica con singola udienza di merito sui ricorsi di appello dei processi di primo grado del Tribunale Ordinario.
11 Contro le sentenze della Corte Suprema non è ammessa alcuna impugnazione.
12 Le sentenze sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi giudice della Corte Suprema. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Articolo 11

1 Il Tribunale Ordinario giudica riguardo le controversie tra cittadini di carattere penale.
2 E’ composto da due giudici eletti dall’Assemblea Nazionale per la durata di 3 mesi. Il sistema di elezione dei due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare un cittadino. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo.
3 Sino a quando non saranno eletti i nuovi membri, i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
4 Per i giudici del Tribunale Ordinario valgono le seguenti disposizioni:
A- possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi;
B- non devono ricoprire cariche di governo durante lo svolgimento del mandato;
C- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
D- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei 2/3 dei deputati dell’Assemblea.
5 Per ogni denuncia, il Presidente della Corte Suprema nomina uno dei due giudici, tenendo anche conto eventuali conflitti di interesse.
6 L’imputato ha diritto di appellarsi contro la sentenza del Giudice Ordinario entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, alla Corte Suprema.
7 Le sentenze sono pubblicate in un’apposita sottosezione del Tribunale Ordinario “sentenze emesse”, entro 5 giorni dall’emissione, dal Ministro della Giustizia; in sua assenza provvede qualsiasi giudice del Tribunale Ordinario.
8 Ogni altra disposizione è regolamentata dal Codice Penale e dalla legge ordinaria

Titolo V : Esercito

CITAZIONE
Articolo 12

La repubblica rifiuta la guerra come mezzo per risolvere i conflitti tra micronazioni.
Viene costituito un esercito su base esclusivamente difensiva al fine di difendere la Repubblica da attacchi informatici, la legge ordinaria disciplina le sue modalità e la sua composizione.

o



CITAZIONE
Articolo 12
L'Esercito rappresenta il diritto alla sicurezza di ogni cittadino ed è garante delle libertà fondamentali della costituzione.
La Repubblica di Vitla ripudia offese, barbarie, intimidazioni e violenze scatenate contro i propri cittadini e ne difende la dignità attraverso l'uso dell'Esercito.
L'Esercito della Repubblica Democratica di Vitla ha il dovere di intervenire, dichiarando guerra, purché ci sia una chiara manifestazione di attacchi sovversivi da entità definite nei confronti dello stato vetlano.
L'uso dell'esercito, in stato di pace o in caso di attacchi da entità non definite, è autorizzato dal parlamento con il 70% dei voti favorevoli.
L'Esercito è un organo indipendente e incondizionabile, in cui ogni decisione militare aspetta all'apparato gerarchico interno.
Le Forze Armate agiscono solo in caso di pericolo pubblico e la propria struttura è condizionata secondo la legge speciale e ordinaria in vigore.

Titolo VI : Diritti e Doveri

CITAZIONE
Articolo 13

I Cittadini sono titolari della sovranità sulle Istituzioni di Vitla e la esercitano per mezzo dei propri rappresentanti e nei modi che la Costituzione prevede.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza giuridica o nei casi di indegnità morale.
I partiti politici concorrono alla formazione della volontà della comunità. La loro istituzione è libera e la loro organizzazione interna, redatta in forma di Statuto, deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia.
La legge disciplina i criteri per la risoluzione, secondo il loro ordinamento interno, delle controversie nei partiti e fra diversi partiti.

Articolo 14

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le norme sancite dalla presente Costituzione e ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
La Repubblica si fonda sul riconoscimento dei diritti dell'uomo e sulla ricerca di una comunità di pace e libera da ogni forma di schiavitù.

Articolo 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Titolo VII : Stampa

CITAZIONE
Articolo 16

La libertà di stampa è garantita e non è possibile sottoporla a censura preventiva.
Eventuali violazioni della legge a mezzo stampa, quali ingiurie o diffamazioni, possono essere accertate esclusivamente dalla Magistratura.

Titolo VIII : Diritto di congregazione

CITAZIONE
Articolo 17

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici contro la Repubblica mediante organizzazioni di carattere informatico.



Edited by _Il Cacciatore_ - 9/7/2008, 12:02
 
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Flames~
view post Posted on 9/7/2008, 09:50




CITAZIONE (_Il Cacciatore_ @ 9/7/2008, 00:55)
sembrava che la proposta emoned ossola fosse paragonabile ad una cacca di piccione spiaccicata per terra.

Ti voglio ricordare che quella proposta è passata con 6 voti, pochissimi.
I voti contrari e gli astenuti erano 8 in totale, la maggioranza.
A rigor di logica, un emendamento con 7 voti ha ottenuto più consensi dell'intera proposta :ahsisi:

Ho modificato l'emendamento secondo i consigli di Krieg, Ossola e Cacciatore. Le parti sottolineate sono le aggiunte e le modifiche.

Emendamento sul punto "Esercito", Articolo 17 nel testo base.

L'Esercito rappresenta il diritto alla sicurezza di ogni cittadino ed è garante delle libertà fondamentali della costituzione.
La Repubblica di Vitla ripudia offese, barbarie, intimidazioni e violenze scatenate contro i propri cittadini e ne difende la dignità attraverso l'uso dell'Esercito.
L'Esercito della Repubblica Democratica di Vitla ha il dovere di intervenire, dichiarando guerra, purché ci sia una chiara manifestazione di attacchi sovversivi da entità definite nei confronti dello stato vetlano.
L'uso dell'esercito, in stato di pace o in caso di attacchi da entità non definite, è autorizzato dal parlamento con il 70% dei voti favorevoli.
L'Esercito è un organo indipendente e incondizionabile, in cui ogni decisione militare aspetta all'apparato gerarchico interno.
Le Forze Armate agiscono solo in caso di pericolo pubblico e la propria struttura è condizionata secondo la legge speciale e ordinaria in vigore.



Come vi sembra, ora?
 
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emoned
view post Posted on 9/7/2008, 13:03




CITAZIONE
L'Esercito della Repubblica Democratica di Vitla ha il dovere di intervenire, dichiarando guerra, purché ci sia una chiara manifestazione di attacchi sovversivi da entità definite nei confronti dello stato vetlano.

L'Esercito è un organo indipendente e incondizionabile, in cui ogni decisione militare aspetta all'apparato gerarchico interno.

Sul primo periodo non sono d'accordo perchè è il parlamento a dichiarare guerra.
Sul secondo non sono d'accordo perchè le linee guida della modalità d'uso dell'esercito devono essere date dal parlamento e non da se stesso, perchè in quel caso diventerebbe un organo pericoloso che potrebbe sovvertire le decisioni dei legittimi organi democratici della Repubblica.
 
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Flames~
view post Posted on 9/7/2008, 13:13




CITAZIONE (emoned @ 9/7/2008, 14:03)
CITAZIONE
L'Esercito della Repubblica Democratica di Vitla ha il dovere di intervenire, dichiarando guerra, purché ci sia una chiara manifestazione di attacchi sovversivi da entità definite nei confronti dello stato vetlano.

Sul primo periodo non sono d'accordo perchè è il parlamento a dichiarare guerra.

Se, per esempio, Vitla viene attaccata, bisogna difendersi senza aspettare i tempi burocratici del parlamento.

CITAZIONE (emoned @ 9/7/2008, 14:03)
CITAZIONE
L'Esercito è un organo indipendente e incondizionabile, in cui ogni decisione militare aspetta all'apparato gerarchico interno.

Sul secondo non sono d'accordo perchè le linee guida della modalità d'uso dell'esercito devono essere date dal parlamento e non da se stesso, perchè in quel caso diventerebbe un organo pericoloso che potrebbe sovvertire le decisioni dei legittimi organi democratici della Repubblica.

Per questo ho aggiunto "militare".
Non parlo a livello decisionale, ma le operazioni militari sono guidate dai suoi generali, non dal parlamento.
 
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view post Posted on 9/7/2008, 13:34
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In medio stat virtus

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CITAZIONE (Flames~ @ 9/7/2008, 10:50)
L'Esercito rappresenta il diritto alla sicurezza di ogni cittadino ed è garante delle libertà fondamentali della costituzione.
La Repubblica di Vitla ripudia offese, barbarie, intimidazioni e violenze scatenate contro i propri cittadini e ne difende la dignità attraverso l'uso dell'Esercito.
L'Esercito della Repubblica Democratica di Vitla ha il dovere di intervenire, dichiarando guerra, purché ci sia una chiara manifestazione di attacchi sovversivi da entità definite nei confronti dello stato vetlano.
L'uso dell'esercito, in stato di pace o in caso di attacchi da entità non definite, è autorizzato dal parlamento con il 70% dei voti favorevoli.
L'Esercito è un organo indipendente e incondizionabile, in cui ogni decisione militare aspetta all'apparato gerarchico interno.
Le Forze Armate agiscono solo in caso di pericolo pubblico e la propria struttura è condizionata secondo la legge speciale e ordinaria in vigore.

Che l'esercito intervenga nel caso di un chiaro attacco è logico, ma non può dichiarare guerra, bensì compiere azioni belliche. La dichiarazione di guerra formale spetta al Parlamento. Di finti casus belli è piena la storia. Chi ci dice che non possa essere simulato un attacco per poter dichiarare guerra senza consultare l'organo che rappresenta i cittadini?
 
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Krieg
view post Posted on 9/7/2008, 15:21




Faccio richiesta formale che la fase di discussione, data la delicatezza dell'argomento trattato, sia protratta per altre 24 o 48 ore oltre il termine.

E' in fase di discussione fra me e Flames~ una proposta congiunta d'emendamento che possa soddisfare tutte le diverse opinioni riscontrate riguardanti il punto dell'esercito.

Se ciò non è possibile richiedo di specificare come possa essere aperta una nuova discussione per possibili emendamenti al testo base.
 
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85 replies since 6/7/2008, 21:20   468 views
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