[A.C.] IX Seduta Assemblea Costituente, Principi Fondamentali

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bohemian rhapsody
view post Posted on 6/6/2008, 12:22




Proposta _Il Cacciatore_
 
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view post Posted on 6/6/2008, 12:44
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In medio stat virtus

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Proposta Repubblica dell'Ossola
 
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Zhang
view post Posted on 6/6/2008, 13:30




Proposta Repubblica dell'Ossola.
 
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Lupo Russo
view post Posted on 6/6/2008, 14:05




Proposta Repubblica dell'Ossola
 
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MassiveSic
view post Posted on 6/6/2008, 14:37




Proposta Emoned.
 
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perplesso666
view post Posted on 6/6/2008, 14:38




Proposta Emoned
 
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Giolitti
view post Posted on 6/6/2008, 14:42




proposta emoned
 
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comunista90°
view post Posted on 7/6/2008, 13:34




prposta repubblica dell'ossola
 
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Emilio_DB2
view post Posted on 7/6/2008, 13:44




proposta emoned
 
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jmimmo82
view post Posted on 7/6/2008, 14:21




Proposta Emoned
 
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view post Posted on 8/6/2008, 14:59
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Ignorantia legis non excusat

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Proposta Repubblica dell'Ossola
 
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_Il Cacciatore_
view post Posted on 8/6/2008, 21:36




La seduta di votazione viene chiusa in data domenica 8 Giugno 2008 alle ore 22.30.

Risultati :

Proposta emoned : 7
Proposta Repubblica dell'Ossola : 6
Proposta _Il Cacciatore_ : 4
Proposta Giolitti : 0

Votanti : 17

Viene approvato come testo base per la parte relativa ai Principi Fondamentali [Ordinamento dello stato;Lingua ufficiale e minoranze linguistiche] la Proposta di Legge Costituzionale emoned :

CITAZIONE
Articolo 3

1 Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Nazionale.
2 L’Assemblea Nazionale è composta da 11 deputati eletti a suffragio universale e diretto. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.
3 Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni.
4 I componenti dell’Assemblea assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5 L’Assemblea Nazionale è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
6 Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
7 L’Assemblea elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8 Il regolamento interno dell’Assemblea è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9 La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo.
10 Fino a quando non sia riunita la nuova Assemblea Nazionale, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11 Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 4

1 Il Presidente della Repubblica è il capo del Governo, rappresenta la comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2 E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3 Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4 Resta in carica per cinque mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta.
5 Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
6 Indice le elezioni e presiede la prima riunione dell’Assemblea Nazionale.
7 Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
8 Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa
9 Dirige e indirizza l’attività politica e amministrativa dell’intero Governo e coordina l’attività dei Ministri.
10 Con decreto presidenziale, ha il potere di nominare e revocare i singoli Ministri.
11 Ha la facoltà di porre il proprio veto ad una decisione presa in Consiglio dei Ministri: se la maggioranza dei ministri si esprimerà in favore di una proposta che il Presidente non condividerà, quest’ultimo potrà porre il proprio veto per non farla approvare.
12 Con decreto presidenziale, ha il potere di sciogliere l’Assemblea Nazionale, per scadenza naturale o in via anticipata, dopo aver ascoltato il parere non vincolante del relativo Presidente. Lo scioglimento in via anticipata può essere respinto da una mozione votata favorevolmente da almeno i 3/5 dei deputatati dell’Assemblea.
13 Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
14 Contro il Presidente della Repubblica nella sua veste di capo del governo può essere presentata in Parlamento per motivi politici una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/3 dei deputati. Il Presidente dovrà dimettersi solo se la mozione ottiene almeno il consenso dei 2/3 dei votanti in Assemblea Nazionale. In questo caso, gli subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
15 La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.

Articolo 5

1. Il Governo è composto dal Presidente della Repubblica, dal Vice Presidente e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Nazionale senza necessità di ricevere la fiducia parlamentare.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia. A decadere però saranno solo i Ministri e gli eventuali loro collaboratori, non il Presidente della Repubblica, contro il quale si potrà invece presentare la mozione di sfiducia ai sensi dell’articolo 4 comma 14.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. Il Presidente della Repubblica e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati all’art. XX )
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Ogni ministro può nominare un viceministro. Tale nomina deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri.
10.Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Nazionale, decadono. Il Presidente dell’Assemblea è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Articolo 6

1 L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Deputato, al Consiglio dei Ministri e ad almeno cinque cittadini.
2 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea.
3 La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
4 Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.
5 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare un atto dell’Assemblea, può rinviare il testo in esame alla stessa motivando in modo completo le ragioni di tale atto. L’Assemblea riesamina e si pronuncia nuovamente sul testo rinviato dal Presidente della Repubblica non prima di dieci giorni dal rinvio stesso. Se l’Assemblea approva nuovamente il medesimo testo il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare la legge in oggetto.

Articolo 7

1 La Repubblica riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2 Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3 Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4 La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5 Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno quindici firme di cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6 Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7 La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Articolo 8

1 La lingua ufficiale della Repubblica Democratica di Vitla è l’italiano.
2 La Repubblica, tuttavia, tutela e garantisce le minoranze linguistiche che avranno la possibilità, qualora richiesto da almeno 3 cittadini, di avere una sezione in cui poter postare nella propria lingua, previo parere favorevole dell’Assemblea nazionale.
3 Con legge ordinaria sarà possibile stabilire che le deliberazioni dei vari organi siano tradotte in lingue diverse da quella italiana. Il traduttore dovrà giurare che la traduzione è fedele al testo in italiano che, comunque, in caso di contrasto, farà fede.



Edited by emoned - 9/6/2008, 18:47
 
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view post Posted on 8/6/2008, 21:39
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Contesto la seduta.
 
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_Il Cacciatore_
view post Posted on 8/6/2008, 22:02




Non posso dire niente di ufficiale, ma vista la contestazione sia qui che nella sezione Cittadinanza Riunita, chiederò una riunione dell'Ufficio di Presidenza.
Cmq chiedo a tutti di non usare linguaggio scurrile in questo topic altrimenti sono costretto a chiudere il topic.
Inoltre chiedo il perchè il deputato Unreal_War contesta la seduta.
 
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view post Posted on 8/6/2008, 22:09
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Essendo venuto alla luce dei fatti, il caso Emilio_DB2 e ritenendo questa seduta molto importante per l'evoluzione della micronazione, e poi vedendo che la proposta di emoned su ossola ha ottenuto 1 voto in più e vedendo che emilio ha votato la proposta di emoned, trovo vergognoso conteggiare il voto di un membro che si vede lontano un miglio che non ha MAI partecipato alla micronazione, che è venuti qui solo per votare, che non ha mai avuto il tempo di segnalare la sua assenza ma di votare si.

Tutto questo mi sembra vergognoso e offensivo per i restanti membri dell'assemblea costituente.
 
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51 replies since 2/6/2008, 08:41   298 views
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